SEZIONE II - DEL TUTORE E DEL PROTUTORE

 

Art. 345. Denunzie al giudice tutelare.

L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

 

Art. 346. Nomina del tutore e del protutore.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

 

Art. 347. Tutela di più fratelli.

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

 

Art. 348. 
Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori [178. L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146 L. 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore]. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

[...] [179. Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.]

 

Art. 349. Giuramento del tutore.

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

 

Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori; [180.  L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146 Legge 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore]

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori [181.  L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146 Legge 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

 

Art. 351. Dispensa dall'ufficio tutelare.

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

[…] [182.  Il numero: “1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;” è da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana];

2) il Presidente del Consiglio dei ministri; [183. Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana]

3) i membri del Sacro collegio;

4) i Presidenti delle assemblee legislative;

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

 

Art. 352. Dispensa su domanda.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

[…] [184. Il numero: “3) le donne;” è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151]

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica [185. Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana] o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

 

Art. 353. Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

 

Art. 354. Tutela affidata a enti di assistenza.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

 

Art. 355. Protutore.

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

 

Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.