CAPO VIII - DELL'EREDITA' GIACENTE

 

Art. 528. Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario [227. Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999]  in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia [228. I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340]  e iscritto nel registro delle successioni.

 

Art. 529. Obblighi del curatore.

Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale [229. La parola: “ pretore” è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999]  il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

 

Art. 530. Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. [230. La parola: “ pretore” è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999]

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

 

Art. 531. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

 

Art. 532. Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.