CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 769.
Definizione.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Art. 770.
Donazione rimuneratoria.
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Art. 771.
Donazione di beni futuri.
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
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Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356 in Altalex Massimario.
Art. 772.
Donazione di prestazioni periodiche.
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773.
Donazione a più donatari.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.