CAPO II - DELLE SERVITU' COATTIVE

 

Art. 1032.

Modi di costituzione.

Quando in forza di legge , il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza . Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta .

Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.

 

 

SEZIONE I - DELL'ACQUEDOTTO E DELLO SCARICO COATTIVO

SEZIONE II - DELL'APPOGGIO E DELL'INFISSIONE DI CHIUSA

SEZIONE III - DELLA SOMMINISTRAZIONE COATTIVA DI ACQUA A UN EDIFICIO O A UN FONDO

SEZIONE IV - DEL PASSAGGIO COATTIVO