CAPO III - DELLA PERMUTA
Art. 1552.
Nozione.
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro .
Art. 1553.
Evizione.
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 1554.
Spese della permuta.
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali .
Art. 1555.
Applicabilità delle norme sulla vendita.
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.