SEZIONE V - DELLE OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE
Art. 1852.
Disposizione da parte del correntista.
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853.
Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.
Art. 1854.
Conto corrente intestato a più persone.
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Art. 1855.
Operazione a tempo indeterminato.
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856.
Esecuzione d'incarichi.
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Art. 1857.
Norme applicabili.
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.