SEZIONE II BIS - SOCIETA' CONSORTILI

 

Art. 2615-ter. 

Società consortili.

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.