CAPO V - DELLA CONFESSIONE
Art. 2730.
Nozione.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2009, n. 23687 in Altalex Massimario.
Art. 2731.
Capacità richiesta per la confessione.
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questa vincola il rappresentato.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2009, n. 23687 in Altalex Massimario.
Art. 2732.
Revoca della confessione.
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 14 gennaio 2009, n. 603 in Altalex Massimario.
Art. 2733.
Confessione giudiziale.
È giudiziale la confessione resa in giudizio.
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 gennaio 2008, n. 1680 in Altalex Massimario.
Art. 2734.
Dichiarazioni aggiunte alla confessione.
Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735.
Confessione stragiudiziale.
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.