SEZIONE I - DELL'AZIONE SURROGATORIA
Art. 2900.
Condizioni, modalità ed effetti.
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10744 in Altalex Massimario.