SEZIONE II - DELL'ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA

 

Art. 2930. 

Esecuzione forzata per consegna o rilascio.

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 2931. 
Esecuzione forzata degli obblighi di fare.

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 2932. 
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 novembre 2007, n. 24655, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 novembre 2007, n. 25050, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 marzo 2008, n. 6308, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 maggio 2008, n. 13225, Cassazione Civile, sez. II,sentenza 2 aprile 2009, n. 8038, T.A.R. Veneto-Venezia, sez. II, sentenza 11 giugno 2009, n. 1731, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 8 febbraio 2010, n. 2717 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 maggio 2010, n. 12039 in Altalex Massimario.

Art. 2933.
Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.