CAPO II - DELLE PENI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

 

 

Art. 21. Pena di morte. [8. L'articolo che così recitava: "La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti" è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo.]

 

Art. 22. Ergastolo. - La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

 

Art. 23. Reclusione. - La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

 

Art. 24. Multa. - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 [9. Le parole: ”non inferiore a euro 5” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94] , né superiore a euro 50.000. [10. Le parole: “né superiore a euro 5.164” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94]

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. [11. Le parole: “da euro 5 a euro 2.065” sono stare così sostituite dall'art.3, comma 60, della Legge 15 luglio 2009, n. 94]

 

Art. 25. Arresto. - La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

 

Art. 26. Ammenda. - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 [14. Le parole: “non inferiore a 2 euro” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94] né superiore a euro 10.000. [15. Le parole: “né superiore a euro 1.032” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94]

 

Art. 27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali. - La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.