CAPO I - DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. - Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Art. 133 bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Art. 133 ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Art. 134. Computo delle pene. - Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.
Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 [47. Le parole: “calcolando euro 38, o frazione di euro 38” sono state così sostituite dall’art. 32, comma 62, della Legge 15 luglio 2009, n. 94], di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie. - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
Art. 137. Custodia cautelare. - La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero. - Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139. Computo delle pene accessorie. - Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 140. Applicazione provvisoria di pene accessorie. [48. Articolo abrogato dall'art. 217, D.Lgs. n. 271/1989] - Il giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.