SEZIONE I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITA' PUBBLICA
§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. - Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. - Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619.
Art. 653. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. - Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.
Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose. - Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Art. 655. Radunata sediziosa. - Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Art. 656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. - Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Art. 657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. [352. L'articolo che recitava: "Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila." è stato abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 658. Procurato allarme presso l'autorità. - Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Art. 660. Molestia o disturbo alle persone. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Art. 661. Abuso della credulità popolare. - Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.
§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITA'
Art. 662. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. [353. L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione." è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]
Art. 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.
Art. 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni. - Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI
Art. 665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. [354. L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila." è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]
Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura [355. La Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1970, n. 56 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore], o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. [356. L'articolo che recitava: "Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese." è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]
Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. - Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.
§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO
Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. - Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
Art. 670. Mendicità. [357. L'articolo che recitava: "Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà." è stato abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 671. Impiego di minori nell'accattonaggio. [358. L'articolo che recitavano: "Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore." è stato abrogato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94]