TITOLO II BIS - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

 

 

Art. 734 bisDivulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.