SEZIONE II - DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE
Art. 2094.
Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 luglio 2008, n. 20532 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 luglio 2009, n. 17455 in Altalex Massimario.
Art. 2095.
Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali -[e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16336 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 luglio 2009, n. 17455 in Altalex Massimario.