SEZIONE IV - DEL TIROCINIO

 

Art. 2130.

Durata del tirocinio.

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi.

(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 2131.
Retribuzione.

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 2132.
Istruzione professionale.

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 2133.
Attestato di tirocinio.

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 2134.
Norme applicabili al tirocinio.

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative] (1).

(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.